IL PRETORE
   Sciogliendo la riserva sulla richiesta di  concessione  di  termine
 per  la  difesa  ex  art.  108  c.p.p.  avanzata  dall'avv. Vetrano e
 relativa opposizione degli avvocati delle parti civili osserva quanto
 segue.
   Con atto di citazione notificato il 14 aprile 1994 Bortone Mario  e
 Gallo  Guglielmo  venivano  citati  a  giudizio di questo pretore per
 rispondere del reato di cui agli artt. 113 e 589 cpv e  40  c.p.  per
 aver  provocato  in concorso tra loro, rispettivamente il primo nella
 qualita' di capo cantiere ed il secondo di direttore di cantiere,  la
 morte di Ferrara Luigi.
   All'odierna  udienza i difensori dell'imputato Gallo avv.ti Mario e
 Anna Tuccillo, non sono comparsi e poiche' la  istanza  difensiva  di
 rinvio  per  impedimento  dell'avv.to  M. Turcillo e' stata disattesa
 perche' intempestiva,  si  e'  reso  necessario  procedere  ai  sensi
 dell'art.    97,  comma  quarto, c.p.p. a designare come sostituto un
 difensore di ufficio all'imputato Gallo.
   Il difensore di  ufficio  designato  ha,  prima  dell'apertura  del
 dibattimento, formulato richiesta di assegnazione di termine a difesa
 ai  sensi  dell'art.  108  c.p.p.  Il  p.m.  non  si e' opposto, ma i
 difensori della parte civile costituita e delle  parti  offese  hanno
 eccepito  la  inammissibilita'  della  richiesta  in  quanto fatta in
 mancanza dei presupposti di legge ed, in particolare, al di fuori dei
 casi di rinuncia, abbandono, revoca ed incompatibilita' del difensore
 di  fiducia,  rilevando  che,  non  ricorrendo  nel  caso  una  delle
 tassative  ipotesi  previste  dalla  norma  citata,  al  difensore di
 ufficio designato dal giudice per la assenza di quello di fiducia non
 compete il  riconoscimento  della  facolta'  di  chiedere  termine  a
 difesa.
   Questo  pretore,  chiamato  a  decidere sulla istanza del difensore
 designato di ufficio di concessione di termine a difesa,  sentite  le
 parti  e  preso  atto  dei  dubbi  di costituzionalita' dell'art. 108
 c.p.p. fatti presente dall'avv.to  Guarino,  difensore  dell'imputato
 Bortone, ritiene doveroso e necessario sollevare di ufficio questione
 di  legittimita'  costituzionale dell'art. 108 c.p.p. e rimettere gli
 atti alla Corte costituzionale per la decisione.
   L'art. 108 c.p.p. prevede la possibilita'  di  concedere  al  nuovo
 difensore  dell'imputato o a quello designato in sostituzione, che ne
 fa  richiesta,  un  termine  congruo  per  la  difesa  per   prendere
 cognizione  degli  atti  e  per  informarsi  sui  fatti  oggetto  del
 procedimento, ma solo nei casi di rinuncia, revoca,  incompatibilita'
 e abbandono.
   Benvero tale norma limita l'esercizio della facolta' di chiedere ed
 ottenere,  attesa  la  mancanza  di  discrezionalita' del giudice, un
 termine a difesa ai casi di cui agli artt.  105,  106  e  107  c.p.p.
 lasciando  al  difensore  nominato  di ufficio dal giudice in caso di
 assenza di quello di fiducia, privo della facolta'  di  usufruire  di
 termine a difesa, in quanto in nessun modo e' possibile, anche in via
 interpretativa  sistematica,  ritenere  assimilabile  la  ipotesi  di
 assenza del difensore a quella di abbandono e/o rinuncia.
   Se come detto, non e' previsto dalla legge il riconoscimento per il
 difensore di ufficio della possibilita' di avvalersi  della  facolta'
 di  chiedere ed ottenere un congruo termine per predisporre la difesa
 dell'imputato,  e'  opinione  del  giudicante  che  tale   situazione
 costituisce grave pregiudizio per la difesa e rischia di confinare il
 ruolo  del  difensore  di  ufficio  a  mero  simulacro  difensivo, in
 particolare in processi connotati da  imputazioni  gravi  e  notevole
 documentazione  da  esaminare allo scopo di svolgere compiutamente il
 compito difensivo.
   Il procedimento, pertanto, deve  essere  sospeso  in  attesa  della
 pronuncia   della   Consulta  sulla  questione  di  costituzionalita'
 sollevata.
   Non avendo il legislatore previsto il caso di assenza del difensore
 di fiducia tra le ipotesi, da ritenersi tassative,  di  cui  all'art.
 108  c.p.p.  che  costituiscono  presupposto  per  la concessione del
 termine a difesa al difensore di ufficio designato  in  sostituzione,
 si   e'   dell'avviso   che  cio'  realizzi  notevole  disparita'  di
 trattamento tra  situazioni  analoghe  anche  se  non  giuridicamente
 assimilabili  tra  loro,  basti  pensare al caso di rinuncia da parte
 dell'avvocato di fiducia che abilita  a  richiedere  termine  per  la
 difesa  il  difensore  nuovo o quello designato ai sensi dell'art. 97
 c.p.p.,  posizione  quest'ultima  che  per  niente  differisce  dalla
 condizione  processuale  del  difensore  designato  per la assenza di
 quello nominato di fiducia.  Cosi' pure appare discriminata  in  modo
 illegittimo la condizione del difensore designato di ufficio rispetto
 alla   facolta'   di   richiedere   termine   a  difesa  riconosciuta
 all'imputato nel giudizio direttissimo dagli artt. 431, comma  sesto,
 e  566,  comma  settimo,  c.p.p.,  perche'  e' evidente che anche nel
 giudizio direttissimo puo' verificarsi il caso di imputato difeso  da
 avvocato   designato  di  ufficio  dal  giudice  e  che  quindi  puo'
 garantirsi la possibilita' di avere termine per essere  adeguatamente
 difeso  solo  perche'  e'  lui stesso legittimato a chiedere termine,
 mentre uguale garanzia di difesa  non  va  riconosciuta  all'imputato
 difeso da avvocato nominato di ufficio nel giudizio ordinario, quando
 quello  di  fiducia  o  quello  designato  nel decreto che dispone il
 giudizio e' assente, atteso che in base all'art. 108 c.p.p.  (qualora
 lo  stesso  venga  inteso  come  contenente  un  elenco  tassativo di
 ipotesi), la mera assenza del difensore di  fiducia  non  costituisce
 titolo per conseguire termine per la difesa.
   Per  le  argomentazioni  svolte  si  ritiene  che per le differenti
 posizioni  processuali  determinate  dalla   attuale   configurazione
 dell'art.  108  c.p.p.,  detta  norma  palesi  forte contrasto con il
 principio di uguaglianza affermato dall'art. 3 della  Costituzione  e
 che  sotto questo profilo la questione di legittimita' costituzionale
 appare non infondata.
   Ulteriore  censura  di  incostituzionalita'  della  norma  di   cui
 all'art.    108  c.p.p. puo' muoversi in relazione all'art. 24, comma
 secondo,  della  Costituzione,   perche'   non   aver   previsto   la
 possibilita'  per il difensore designato ai sensi dell'art. 97 c.p.p.
 di richiedere termine per la difesa, anche in caso  di  mera  assenza
 del difensore di fiducia dell'imputato, oltre a relegare in posizione
 secondaria   la   difesa   di   ufficio   intervenuta  per  l'assenza
 dell'avvocato di fiducia, finisce per non assicurare la  possibilita'
 ovvero  il  diritto dell'imputato ad avere una difesa effettiva e non
 meramente  simbolica  che  soddisfi  soltanto  esigenze   di   natura
 processuale, tant'e' che lo stesso articolo del codice di rito penale
 che si rimette al vaglio di costituzionalita', prevede che il termine
 da  concedere  per  la  difesa deve essere congruo onde permettere al
 nuovo  difensore  od  a  quello  designato  di  ufficio  di  prendere
 cognizione  di  atti  e  fatti  del procedimento in cui e' chiamato a
 svolgere il compito difensivo.
   Orbene, come sopra evidenziato, anche  con  riguardo  al  principio
 costituzionale   dell'inviolabile   diritto  di  difesa  riconosciuto
 dall'art.   24 della  Costituzione  la  norma  dell'art.  108  c.p.p.
 presenta  forti  dubbi  di tenuta costituzionale nella parte relativa
 alla mancata previsione dell'assenza del difensore di fiducia, tra  i
 casi  in  cui e' riconosciuta al difensore di ufficio la possibilita'
 di ottenere termine per la difesa.
   La avvertita necessita' di colmare la evidenziata lacuna  normativa
 nella  disciplina codicistica del termine per la difesa come previsto
 dall'art.  108  c.p.p.,  inducono  di  conseguenza  a  rimettere   la
 questione  al  giudizio del giudice delle leggi, al fine di estendere
 ad una fattispecie non contemplata dalla norma denunciata  diritti  e
 facolta'  dalla  stessa  norma riconosciuti ad altre fattispecie, non
 sussistendo   ragioni   logico-giuridiche   che   legittimano    tale
 diversificazione  e  palesandosi  contrasto  con inviolabili principi
 costituzionali non superabile in via interpretativa.
   La  questione rappresentata e' rilevante nel presente procedimento,
 in quanto dalla decisione sulla stessa discende la  possibilita'  per
 il giudicante di valutare gli estremi per dare al difensore designato
 di  ufficio all'imputato Gallo congruo termine per la difesa, sicche'
 un  mancato  intervento  additivo  da  parte  della  Corte   comporta
 verosimilmente  la  relazione  della istanza di termine per la difesa
 con l'obbligo per il difensore  di  ufficio  di  continuare  nel  suo
 compito senza poter assicurare adeguata attivita' difensiva.